LA NORMATIVA
Dal 15 Maggio è obbligatorio comunicare all'Inail i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'infortunio.
Il nuovo obbligo, introdotto dall'art. 18 comma 1 lettera R del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, Dlgs. N° 81/2008, ha solo una finalità informativa e statistica.
Le informazioni dovranno essere fornite attraverso un nuovo modello di "comunicazione d'infortunio a fini statistici-informativi" che deve essere trasmesso solo per raccomandata A/R o per fax alla sede dell'INAIL.
La norma non fissa un termine entro il quale la comunicazione deve essere effettuata. Comunque, per analogia con quanto previsto per la denuncia ai fini assicurativi, si ritiene che l'obbligo decorra dal momento in cui l'azienda riceve il certificato medico, attraverso il quale potrà conoscere il numero dei giorni di prognosi e quindi il tipo di comunicazione che è tenuta a fare (nuova comunicazione o denuncia di infortunio).
La nuova comunicazione non deve essere trasmessa all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
L'inadempimento è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro.
Nel caso di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, con conseguente obbligo di fornire le informazioni utili ai fini assicurativi invece, continuerà ad essere utilizzato il precedente modulo (codice Semper ZT0019) e la relativa procedura (ivi compreso l'obbligo di informare l'autorità di p.s.).
La sanzione, in caso di inadempimento, è compresa tra 2.500 e 7.500 euro.
IL MODELLO
Il modello si compone di due pagine più una legenda e contiene in una prima sezione tutti i dati relativi al lavoratore e in una seconda sezione i dati relativi al datore. La terza sezione infine riguarda la descrizione dell'infortunio, il luogo dove è avvenuto, il tipo di lavorazione che si stava svolgendo al momento dell'evento, l'imprevisto che può averlo determinato e le conseguenze (caduta, shock elettrico etc...).
Codice Semper |
Descrizione |
F.to |
Imb. |
Prezzo al pubblico c/IVA |
ZT0020 |
Comunicazione d'infortunio a fini statistico-informativi 2 fogli autoricalcanti a modulo continuo |
12"x24 |
50 |
€ 0,30 |
Vi informiamo inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, il codice Semper E0019 (Guida pratica per il lavoratore) è da considerarsi obsoleto. Vi daremo notizia ad aggiornamento avvenuto.
CONTRATTI DI LOCAZIONE: CLAUSOLA DI GARANZIA
Il Decreto Ministeriale 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti ha introdotto l'obbligo della "clausola di garanzia" anche nei contratti di locazione. È in aggiornamento il ns. cod. ZS0001, ma Vi rassicuriamo sul fatto che i modelli attualmente in distribuzione sono perfettamente vendibili. Sarà cura delle parti contraenti inserire autonomamente, all'interno dei Contratti stessi, il riferimento alla già citata clausola.
Disponibilità prodotti nuovi e/o aggiornati: a partire dal 15 Giugno.