18.12.2008
LIBRO UNICO DEL LAVORO

Sollecitati dalle Vs. molteplici telefonate riteniamo utile ritornare sull'argomento "Libro Unico del Lavoro" e soprattutto sulle modalità di tenuta e conservazione del medesimo.

Il D.M. Lavoro 09.07.2008 (pubblicato nella G.U. 18.08.2008, n° 192) ha stabilito le regole di tenuta del Libro Unico e disciplinato al contempo il periodo transitorio (fino cioè al 01.01.2009).
La Circolare del Ministero del Lavoro 21.08.2008, n° 20 ha fornito altresì chiarimenti circa la tenuta, la conservazione e l'esibizione del Libro Unico del Lavoro.
Ricordiamo che il succitato Libro , introdotto dalla "manovra d'estate 2008", sostituisce a partire dal 1° Gennaio 2009, in toto, i vecchi libri paga, libri matricola, i libretti dei lavoranti a domicilio ed i registri predisposti per il lavoratori mobili (da conservare comunque per almeno 10 anni) e su di esso andranno annotati i dati riferiti ai:

  • Lavoratori subordinati (inclusi quelli distaccati e/o in missione)
  • Collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto)
  • Associati in partecipazione con apporto lavorativo
  • Lavoratori a domicilio (date e ore di consegna del lavoro/date e ore di ri-consegna)

Sono previste 3 modalità di tenuta (Circolare Ministero del Lavoro 20/2008):

  1. Fogli mobili a ciclo continuo, meccanografici, numerati e vidimati preventivamente all'Inail
  2. Laser, con generazione automatica della numerazione, previa autorizzazione Inail
  3. Su supporto magnetico, con preventiva comunicazione alla Direzione prov. del Lavoro

Si noti come la Circolare confermi l'eliminazione della possibilità di tenuta manuale del Libro Unico nell'ottica dell'informatizzazione di tutti gli adempimenti relativi al mondo del lavoro.
Tenuta e conservazione del Libro Unico potranno avvenire solo ed esclusivamente attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Ogni azienda dovrà dunque dotarsi di un software specifico per la gestione dei dipendenti oppure demandare il compito al proprio consulente del lavoro.

Una delle innovazioni di assoluto rilievo infatti riguarda il luogo di tenuta e conservazione del Libro Unico. Non più nel "luogo dove si esegue il lavoro" come avveniva precedentemente, bensì presso:

  • La sede legale dell'impresa
  • Il consulente del lavoro o altro professionista abilitato
  • I servizi e i centri di assistenza

In tutti i casi è venuta meno la necessità delle tenute di copie conformi e autenticate da conservare presso le eventuali diverse sedi, mentre resta fermo l'obbligo della preventiva comunicazione alla DPL competente dell'affidamento della tenuta del Libro Unico al consulente, professionista o centro assistenza. Escluso l'affidamento ai Ced.

Prevediamo che nonostante tutto, continueranno le vendite di libri paga e libri matricola, almeno come brogliacci, e di blocchi presenze che non dovranno più essere numerati e vidimati. Vi terremo costantemente informati circa le eventuali evoluzioni della normativa.